ConvenzioneSez. 2

Art. 290

Misure cautelari

In vigore dal 20 dic 1994
Misure cautelari 1. Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva. 2. Le misure cautelari possono esser modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere. 3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunità di essere sentite. 4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia cd agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari. 5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o Tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari. 6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-290

In sintesi

Quando sorge una controversia, una corte o un tribunale competente può ordinare misure cautelari provvisorie su richiesta di una parte e dopo aver ascoltato le parti. Tali misure possono essere modificate o revocate se cambiano o cessano le circostanze che le avevano rese necessarie. Se un tribunale arbitrale non è ancora stato costituito, le misure urgenti possono essere disposte temporaneamente da una corte concordata dalle parti, dal Tribunale internazionale per il diritto del mare o dalla Camera per i fondi marini. Tutte le decisioni sulle misure cautelari devono essere comunicate tempestivamente alle parti e agli Stati interessati.

Perché esiste questa norma

La norma serve a proteggere i diritti delle parti coinvolte in una controversia e a prevenire danni gravi all'ambiente marino mentre si attende la decisione finale del giudice.

A chi si applica

Si applica alle parti coinvolte in una controversia sul diritto del mare, alle corti o tribunali competenti (compresi il Tribunale internazionale per il diritto del mare e i tribunali arbitrali) e agli Stati contraenti.

Esempio pratico

Due Stati sono in disaccordo sullo sfruttamento di un'area marina e uno di essi chiede l'intervento del tribunale: prima della sentenza finale, il tribunale ordina il blocco temporaneo di attività estrattive per evitare un danno grave e immediato all'ambiente marino. Le parti devono rispettare immediatamente questo divieto fino alla conclusione del giudizio o a una successiva modifica della misura.

Adempimenti e conseguenze

La corte o tribunale deve comunicare immediatamente l'adozione, modifica o revoca delle misure alle parti e agli altri Stati contraenti ritenuti opportuni; le parti della controversia hanno l'obbligo di conformarsi senza indugio a tutte le misure cautelari adottate.

Domande frequenti

Il tribunale può disporre misure cautelari di propria iniziativa?No, le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate soltanto su specifica richiesta di una delle parti della controversia e dopo aver dato a tutte l'opportunità di essere sentite.
Cosa succede se il tribunale arbitrale competente non è ancora stato costituito?In caso di urgenza, le misure possono essere disposte temporaneamente da una corte concordata dalle parti oppure, in mancanza di accordo entro due settimane, dal Tribunale internazionale per il diritto del mare o dalla Camera per i fondi marini, per poi essere confermate, modificate o revocate dal tribunale arbitrale una volta costituito.
Le misure cautelari restano valide per sempre?No, hanno natura provvisoria in pendenza della decisione finale e possono essere revocate o modificate non appena le circostanze che le giustificavano cambiano o cessano di esistere.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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