Convenzione›Sez. 2
Art. 290
Misure cautelari
In vigore dal 20 dic 1994
Misure cautelari
1. Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva.
2. Le misure cautelari possono esser modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere.
3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunità di essere sentite.
4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia cd agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari.
5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o Tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.
6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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