ConvenzioneSez. 2

Art. 292

Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

In vigore dal 20 dic 1994
Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio 1. Quando le autorità di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio del fermo può essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione può essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all' dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che Ie parti non convengano altrimenti. 2. L'istanza per il rilascio può essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome. 3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio. Le autorità dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave od il suo equipaggio. 4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale le autorità dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-292

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Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio (Art. 292 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo