ConvenzioneSez. 2

Art. 293

Diritto applicabile

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto applicabile 1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione. 2. Il numero 1 non pregiudica la facoltà della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti così concordano.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-293

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Diritto applicabile (Art. 293 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo