ConvenzioneSez. 2

Art. 291

Accesso

In vigore dal 20 dic 1994
Accesso 1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti. 2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-291

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Accesso (Art. 291 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo