Convenzione›Sez. 2
Art. 291
90 / 455Accesso
In vigore dal 20 dic 1994
Accesso
1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti.
2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-291