ConvenzioneParte XV

Art. 281

Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti

In vigore dal 20 dic 1994
Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti 1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tre le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura. 2. Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-281

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Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti (Art. 281 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo