Convenzione›Sez. 3
Art. 276
Creazione di centri regionali
In vigore dal 20 dic 1994
Creazione di centri regionali
1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina.
2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-276