Convenzione›Sez. 2
Art. 274
Scopi dell'Autorità
In vigore dal 20 dic 1994
Scopi dell'Autorità
Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorità assicura, in relazione alle attività nell'Area, che:
a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalità degli Stati in via di sviluppo,
sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente
svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come
membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attività;
b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari,
apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a
disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;
c) l'Autorità adotti disposizioni adeguate per facilitare
l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte degli Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di
sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi
hanno la nazionalità, l'acquisizione delle necessarie
specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;
d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in
questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre
conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-274