ConvenzioneSez. 3

Art. 275

Creazione di centri nazionali

In vigore dal 20 dic 1994
Creazione di centri nazionali 1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica nonché il potenziamento dei centri nazionali esistenti, al fine di stimolare a sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacità di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico. 2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalità e conoscenze pratiche, nonché tecnici specializzati.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-275

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Creazione di centri nazionali (Art. 275 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo