ConvenzioneSez. 2

Art. 273

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità

In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorità al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalità e all'impresa, delle capacità pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attività nell'Area.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-273

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Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità (Art. 273 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo