ConvenzioneParte XIV

Art. 268

Obiettivi fondamentali

In vigore dal 20 dic 1994
Obiettivi fondamentali Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono: a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati; b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata; c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina; d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalità degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalità dei Paesi, tra questi, più arretrati; e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-268

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Obiettivi fondamentali (Art. 268 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo