Convenzione›Parte XIV
Art. 268
Obiettivi fondamentali
In vigore dal 20 dic 1994
Obiettivi fondamentali
Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono:
a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza
nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati;
b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata;
c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per
facilitare il trasferimento della tecnologia marina;
d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e
l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalità degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalità dei Paesi, tra questi, più arretrati;
e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e
particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-268