ConvenzioneParte XIV

Art. 266

Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina

In vigore dal 20 dic 1994
Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina 1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacità al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli. 2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacità nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attività nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo. 3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.
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Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina (Art. 266 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo