Convenzione›Sez. 4
Art. 262
Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione
In vigore dal 20 dic 1994
Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione
Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-262