ConvenzioneSez. 4

Art. 259

Regime giuridico

In vigore dal 20 dic 1994
Regime giuridico Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole. Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-259

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Regime giuridico (Art. 259 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo