ConvenzioneSez. 3

Art. 256

Ricerca scientifica marina nell'Area

In vigore dal 20 dic 1994
Ricerca scientifica marina nell'Area Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-256

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Ricerca scientifica marina nell'Area (Art. 256 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo