ConvenzioneSez. 3

Art. 255

Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca

In vigore dal 20 dic 1994
Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di là del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-255

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Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca (Art. 255 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo