Convenzione›Sez. 3
Art. 254
Diritti degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati
In vigore dal 20 dic 1994
Diritti degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l', comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi.
2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all' e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli , f).
3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunità di partecipare, ogni qualvolta è possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina.
4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all', d), fatte salve le disposizioni dell'.
Storico versioni
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