Convenzione›Sez. 3
Art. 257
Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva
In vigore dal 20 dic 1994
Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva
Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là dei limiti della zona economica esclusiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-257