ConvenzioneSez. 4

Art. 260

Zone di sicurezza

In vigore dal 20 dic 1994
Zone di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-260

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Zone di sicurezza (Art. 260 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo