Convenzione›Sez. 6
Art. 265
Misure provvisorie
In vigore dal 20 dic 1994
Misure provvisorie
In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attività di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-265