Art. 265 · Misure provvisorie
ConvenzioneSez. 6

Art. 265

269 / 455

Misure provvisorie

In vigore dal 20 dic 1994
Misure provvisorie In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attività di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-265