ConvenzioneParte XIV

Art. 269

Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali

In vigore dal 20 dic 1994
Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all' gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di: a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti nè a creare nè a sviluppare una propria capacità tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, nè a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia; b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli; c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina; d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti; e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.
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Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali (Art. 269 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo