Convenzione›Parte XIV
Art. 269
Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali
In vigore dal 20 dic 1994
Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all' gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di:
a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il
trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiedere assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo
privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure
agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti nè a
creare nè a sviluppare una propria capacità tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, nè a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia;
b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli;
c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di
interesse scientifico e tecnologico, con particolare
riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina;
d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e latri esperti;
e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione
e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-269