Convenzione›Sez. 2
Art. 272
Coordinamento di programmi internazionali
In vigore dal 20 dic 1994
Coordinamento di programmi internazionali
Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-272