ConvenzioneSez. 2

Art. 272

Coordinamento di programmi internazionali

In vigore dal 20 dic 1994
Coordinamento di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-272

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Coordinamento di programmi internazionali (Art. 272 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo