Art. 272 · Coordinamento di programmi internazionali
ConvenzioneSez. 2

Art. 272

82 / 455

Coordinamento di programmi internazionali

In vigore dal 20 dic 1994
Coordinamento di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-272