Convenzione›Parte XIV
Art. 267
Protezione di interessi legittimi
In vigore dal 20 dic 1994
Protezione di interessi legittimi
Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell', tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-267