ConvenzioneParte XIV

Art. 267

Protezione di interessi legittimi

In vigore dal 20 dic 1994
Protezione di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell', tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-267

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Protezione di interessi legittimi (Art. 267 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo