Art. 267 · Protezione di interessi legittimi
ConvenzioneParte XIV

Art. 267

290 / 455

Protezione di interessi legittimi

In vigore dal 20 dic 1994
Protezione di interessi legittimi Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell', tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-267