ConvenzioneSez. 5

Art. 263

Responsabilità

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione. 2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalità, o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure. 3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtù dell', dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-263

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Responsabilità (Art. 263 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo