Convenzione›Sez. 4
Art. 261
Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale
La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o di apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-261