ConvenzioneSez. 4

Art. 261

Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o di apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-261

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Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale (Art. 261 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo