ConvenzioneSez. 2

Art. 270

Metodi e mezzi di cooperazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Metodi e mezzi di cooperazione internazionale La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto è possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali già in essere come pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-270

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Metodi e mezzi di cooperazione internazionale (Art. 270 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo