Convenzione›Sez. 3
Art. 277
Funzioni dei centri regionali
In vigore dal 20 dic 1994
Funzioni dei centri regionali
Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro:
a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui
diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche,
l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione
geologica del fondo marino, la prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione;
b) studi gestionali;
c) programmi di studio relativi alla protezione e alla
preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento;
d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali;
e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito
della scienza e della tecnologia marina;
f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili;
g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in
merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche;
h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti;
i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-277