ConvenzioneSez. 4

Art. 278

Cooperazione tra organizzazioni internazionali

In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione tra organizzazioni internazionali Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte Xlll adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilità in virtù della presente Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-278

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