Convenzione›Sez. 4
Art. 278
146 / 455Cooperazione tra organizzazioni internazionali
In vigore dal 20 dic 1994
Cooperazione tra organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte Xlll adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilità in virtù della presente Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-278