Convenzione›Parte XV
Art. 280
Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti
In vigore dal 20 dic 1994
Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti
Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-280