ConvenzioneParte XV

Art. 280

Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti

In vigore dal 20 dic 1994
Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-280

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Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti (Art. 280 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo