Art. 280 · Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti
ConvenzioneParte XV

Art. 280

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Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti

In vigore dal 20 dic 1994
Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-280