ConvenzioneParte XV

Art. 283

Obbligo degli scambi di vedute

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo degli scambi di vedute 1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici. 2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-283

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Obbligo degli scambi di vedute (Art. 283 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo