ConvenzioneParte XV

Art. 279

Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici

In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all', numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all', numero 1, della Carta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-279

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici (Art. 279 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo