Convenzione›Parte XV
Art. 279
Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici
In vigore dal 20 dic 1994
Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici
Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all', numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all', numero 1, della Carta.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-279