Art. 260 · Zone di sicurezza
ConvenzioneSez. 4

Art. 260

143 / 455

Zone di sicurezza

In vigore dal 20 dic 1994
Zone di sicurezza Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle installazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-260