Convenzione›Sez. 3
Art. 246
Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale
In vigore dal 20 dic 1994
Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale
1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero.
3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che gli altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanità. A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente.
4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca.
5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto:
a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento
delle risorse naturali, biologiche e non biologiche;
b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive;
c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole
artificiali, installazioni e strutture di cui agli O e 8O;
d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell', che sono inesatte circa la natura e gli obbiettivi del
progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione
internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha
assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtù di un precedente progetto di ricerca.
6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5, all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente parte, sulla piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita. Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire.
7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'.
8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attività intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e
della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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