ConvenzioneSez. 3

Art. 245

Ricerca scientifica marina nel mare territoriale

In vigore dal 20 dic 1994
Ricerca scientifica marina nel mare territoriale Gli Stati costieri, nell'esercizio delle proprie sovranità, hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale. La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-245

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Ricerca scientifica marina nel mare territoriale (Art. 245 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo