Convenzione›Sez. 2
Art. 242
Impulso alla cooperazione internazionale
In vigore dal 20 dic 1994
Impulso alla cooperazione internazionale
1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranità e della giurisdizione e sulla base della reciprocità dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici.
2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto è opportuno, ragionevoli possibilità di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-242