ConvenzioneSez. 2

Art. 242

Impulso alla cooperazione internazionale

In vigore dal 20 dic 1994
Impulso alla cooperazione internazionale 1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principio del rispetto della sovranità e della giurisdizione e sulla base della reciprocità dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici. 2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi della presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto è opportuno, ragionevoli possibilità di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-242

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Impulso alla cooperazione internazionale (Art. 242 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo