Art. 276 · Creazione di centri regionali
ConvenzioneSez. 3

Art. 276

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Creazione di centri regionali

In vigore dal 20 dic 1994
Creazione di centri regionali 1. Gli Stati coordinano il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina. 2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-276