Art. 289 · Periti
ConvenzioneSez. 2

Art. 289

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Periti

In vigore dal 20 dic 1994
Periti In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione può, su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'apposito elenco predisposto conformemente all'Allegato VIII, , che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.
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