Art. 295 · Esaurimento dei ricorsi interni
ConvenzioneSez. 2

Art. 295

94 / 455

Esaurimento dei ricorsi interni

In vigore dal 20 dic 1994
Esaurimento dei ricorsi interni Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-295