Convenzione›Parte XVI
Art. 301
Usi pacifici dei mari
In vigore dal 20 dic 1994
Usi pacifici dei mari
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-301