ConvenzioneParte XVI

Art. 301

Usi pacifici dei mari

In vigore dal 20 dic 1994
Usi pacifici dei mari Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i principi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-301

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Usi pacifici dei mari (Art. 301 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo