ConvenzioneParte XVI

Art. 304

Responsabilità in caso di danni

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità in caso di danni Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilità per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilità internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-304

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Responsabilità in caso di danni (Art. 304 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.) — Testo vigente | Portale Normativo