Art. 304 · Responsabilità in caso di danni
ConvenzioneParte XVI

Art. 304

304 / 455

Responsabilità in caso di danni

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità in caso di danni Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilità per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilità internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-304