Art. 296 · Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni
ConvenzioneSez. 2

Art. 296

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Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni 1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte Ie parti della controversia. 2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per Ie parti e rispetto a quella specifica controversia.
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