Art. 306 · Ratifica e conferma formale
ConvenzioneParte XVII

Art. 306

306 / 455

Ratifica e conferma formale

In vigore dal 20 dic 1994
Ratifica e conferma formale La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'O5, 1, b), c), d), ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'O5, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-306