Art. 315 · Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti
ConvenzioneParte XVII

Art. 315

315 / 455

Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti

In vigore dal 20 dic 1994
Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti 1. Gli emendamenti della presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente. 2. Gli O6, 3O7 e 32O si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-315