Art. 17 · Diritto di passaggio inoffensivo
ConvenzioneSez. 3

Art. 17

96 / 455

Diritto di passaggio inoffensivo

In vigore dal 20 dic 1994
Diritto di passaggio inoffensivo Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-c-17